I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili
L'I.C.I. è un'imposta dovuta da tutti i soggetti che possiedono (in proprietà o altro diritto reale) terreni,fabbricati ed aree edificabili. La base imponibile è rappresentata dal valore catastale degli immobili , ad esclusione delle aree edificabili per le quali deve essere preso il valore venale in comune commercio. Per i fabbricati e terreni:
a) TERRENI: reddito dominicale X 75 +25% di rivalutazione;
b) FABBRICATI: rendita (provvisoria e/o definitiva) del fabbricato x coefficiente stabilito per la categoria catastale +5% di rivalutazione (anche per il fabbricati di nuova istituzione).
Alla base imponibile si applicano le aliquote deliberate annualmente dalla Comune:
| Tipologia | Aliquota 2009 | Aliquota 2010 | |
|---|---|---|---|
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ABITAZIONE PRINCIPALE: CASI DI NO ESENZIONE |
esente D.L.93/08 5‰ |
esente D.L.93/2008 5‰ |
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TUTTE LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE SCELTE TRA: - C02 magazzini e locali di deposito; - C06 stalle scuderie, rimesse ed autorimesse; - C07 tettoie chiuse o aperte; |
Esente D.L.93/08 5‰ per i caso di
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esente per D.L.93/2008 5‰ per i caso di
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| ALTRI FABBRICATI (comprese pertinenze) |
7‰ |
7‰ |
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| TERRENI AGRICOLI |
6,5‰ |
6,5‰ |
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| AREE EDIFICABILI |
7‰ |
7‰ |
A decorre dal 2008 e per effetto del D.L. n.93/2008 sono esentate dal pagamento dell'ICI le abitazioni principali, secondo il concetto discliplinato dall'art.8 del D.Lgs.504/1992. Sono esclusi dal beneficio i fabbricati classificati nella categoria A1/, A/8 e A/9. Seguiono lo stesso trattamento i fabbricati assimilati all'abitazione principale i quali sono (come da regolamento comunale):
a) Le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari purché vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
b) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari adibita ad abitazione principale dell’assegnatario; c) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
d) Le abitazioni principali concesse in uso gratuito, a condizione che sia stata presentata apposita richiesta con allegata dichiarazione sostitutiva all'ufficio tributi, a: a) parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli); b)al coniuge, anche se separato o divorziato. Il comodatario non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene concesso in uso gratuito;
e) le pertinenze dell’abitazione principale di cui all’art. 817 del Codice Civile (autonomamente accatastate) ed appartenenti alle seguenti categorie: C/02 Magazzini e locali di deposito; C/06 Stalle scuderie, rimesse ed autorimesse e C/07 Tettoie chiuse o aperte .
In base alle precisazioni ministeriali gli immobili appartenenti ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’A.I.R.E., purché non locati, non sono esenti dall’imposta ICI : essi sono soggetti all’aliquota agevolata del 5 per mille e della relativa detrazione di € 103,29.= annuali
Dove Rivolgersi Ufficio Tributi
Piazza Garibaldi 54, 30020 Eraclea (VE)
Tel. 0421/234190-284-140, Fax 0421/234150
Orario di apertura al pubblico:
Martedì e venerdì 8:30 -12:30,
Giovedì 16:00 - 17:30
E-mail: tributi@comune.eraclea.ve.it
DICHIARAZIONE ICI/2009 (da presentare nel 2010)
Per le compravendtie di fabbricati/terreni agricoli avvenute con atto notarile nel 2009, non è più necessario presentare la dichiarazione ICI.
E' ancora obbligatorio presentare la dichiarazione ICI in tutti i casi espressamente indicati nelle istruzioni allegate al modello ministeriale di dichiarazione ICI/2009. A titolo esemplificativo proponiamo alcuni esempi:
1) il contribuente chiede un' agevolazione/riduzione dall'imposta ICI;
2) compravendita di area edificabile;
3) contratto di leasing;
4) riunione di usufrutto;
5) modifiche di consistenza e catastali, con conseguente variazione della rendita, di immobili;
Il modello di dichiarazione ICI/2009 sarà reperibile presso: l'ufficio tributi, le rivendite di articoli contabili oppure sul sito www.agenziaentrate.it.
L’invio della dichiarazione potrà avvenire:
a) con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
b) oppure consegna diretta all’Ufficio Tributi nei giorni di apertura al pubblico.
Il termine di presentazione della dichiarazione ICI segue il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi/2010.
Modulistica
- Regolamento_ICI
156.48 KB
- Autocertificazione inagibilità
98.40 KB,
- autocertificato ruralità fabbricato abitativo
68.37 KB
- autocertificato ruralità_fabbricati strumentali
51.05 KB
- Comodato_gratuito
66.78 KB
- Richiesta rimborso
34.05 KB
- Ravvedimento modello.pdf

AREE EDIFICABILI
residenziale
- Aree_resid_intervento_diretto_2009.pdf
- Aree_resid_nuovi_ambiti_2009.pdf
59.78 KB
- Aree_resid_vecchi_ambiti/lottizzazioni_2009.pdf
- delibera_aree_residenziali 2009.pdf
- delibera_aree_2010.pdf
84.98 KB
produttivo - valori_intervento_diretto_Artigianale 2005-2007.pdf
- valori_aree_produttive_2009.pdf
- nuovi valori intervento_diretto_Artiginale 209
46.57 KB
VERSAMENTO IMPOSTA
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I versamento dell'imposta I.C.I. devono avvenire: acconto ed unica soluzione entro il 16/06 e saldo entro il 16/12. Non si procede al versamento dell'ICI qualora l'imposta dovuta (annuale) sia inferiore a € 4,00.
Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in ritardo (fuori dei termini sopra indicati) il contribuente potrà pagare
mediante ravvedimento operoso applicandosi sanzioni ed interessi. Il pagamento mediante ravvedimento dovrà essere massimo entro 1 anno; oltre non sarà accettato e verranno irrogate dal Comune le sanzioni previste.
- calcola ravvedimento.xls
24.00 KB
IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA POTRA' ESSERE EFFETTUATO:
1) SUL C/C POSTALE N°12723458 INTESTATO AL COMUNE DI ERACLEA - SERVIZIO TESORERIA - I.C.I.
2) OPPURE CON MODELLO F24 INDICANDO COME CODICE COMUNE IL CODICE COMUNE "D415".
